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Lavoro autonomo/subordinato

Come precisato dal Ministero del Lavoro con nota del 6.5.09, la prestazione di lavoro svolta dagli steward negli stadi di calcio possiede in linea generale i requisiti della subordinazione e non può qualificarsi come autonoma, in mancanza di discrezionalità ed occasionalità.
Le corrette tipologie contrattuali che possono essere utilizzate dalle società organizzatrici di eventi calcistici a livello professionistico in stadi con capienza superiore ai 7.500 posti e/o dalle società di calcio e/o per il tramite degli istituti di vigilanza privata autorizzati dal Prefetto a livello provinciale ex. art. 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, possono essere, secondo la nota ministeriale, le seguenti:
-contratto di lavoro part-time;
-contratto di lavoro a chiamata (o intermittente);
-contratto di lavoro accessorio (con tetto di € 5.000 per ogni committente per anno solare);
-contratto di somministrazione (vedi nota Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro n.9967/08).

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